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06-02-2007 Tutto ciò ha un’evidente conseguenza: nasconde "sotto il tappeto" il carattere residuale di FondInps1 per assimilarlo a una normale forma pensionistica complementare che si aggiunge ai fondi pensione contrattuali, ai fondi pensione aperti e ai piani pensionistici individuali. La scelta appare in così palese contrasto con lo spirito del decreto legislativo 252/05 (vedi il già citato articolo 9) da sollecitare una spiegazione. Spiegazione che può essere trovata in un comma un po’ trascurato della Legge finanziaria per il 2007, che recepisce (ahimè) un punto del Programma dell’Unione. In quel comma (il 760) si afferma che il ministro del Lavoro, nell’ambito della prima delle sue settembrine relazioni al Parlamento sui "dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari", dovrà riferire "sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di un’eventuale apposita gestione Inps, alimentata con il Tfr, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva". La nuova organizzazione di FondInps1 porta a pensare che il ministro del Lavoro abbia già deciso di rendere effettiva questa eventualità e di far confluire la "apposita gestione Inps" e il correlato "Fondo di riserva" proprio in FondInps1. Dare una spiegazione plausibile non attenua, però, né i problemi gestionali di FondInps1 né le preoccupazioni per il futuro della previdenza complementare italiana. Sotto il profilo gestionale, FondInps1 si troverà costretto a offrire a ciascun aderente una linea prudenziale di investimento che, in base a quanto previsto dalla Covip, deve: (1) assicurare "con certezza il risultato della restituzione integrale del capitale [nominale], al netto di qualsiasi onere (..)" e – dopo un anno dall’adesione - in qualsiasi istante di tempo; (2) erogare "con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del Tfr, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale". La complessità della prima garanzia rende irrealistica ogni pur cauta quantificazione della probabilità del secondo punto, con il fondato rischio di "garantire" agli aderenti della linea più prudenziale un rendimento inferiore a quello del Tfr. Sotto il profilo di sistema invece, la presenza di una "normale" forma pensionistica complementare di natura pubblica avrà il progressivo effetto di rendere del tutto marginali le altre tipologie di fondi pensione in quanto incorporerà – senza penalizzazioni dirette per gli aderenti – un’implicita assicurazione statale di rendimento minimo. Anche volendo prescindere da ogni giudizio rispetto a una concorrenza così distorsiva, resta un interrogativo: che senso ha avuto costruire per quindici anni un pilastro previdenziale complementare, se il policy maker si orienta poi per una soluzione "alla Modigliani" di un fondo unico con garanzia statale? Il significato è forse che sono venuti meno i vincoli ad aggravi (seppure aleatori) della spesa pensionistica pubblica? |
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